Ministero della pubblica amministrazione

logo

CODICE DISCIPLINARE E DI CONDOTTA PUBBLICI DIPENDENTI

 

In attuazione di  quanto disposto dall´art. 68 del D.LGS. N. 150 del 27/10/2009, si pubblica il “CODICE DISCIPLINARE DEI DIPENDENTI PUBBLICI”, consultabile al link:

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/06/04/13G00104/sg

 

In  ottemperanza a quanto previsto dall’art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001 così come sostituito dall’art. 1, comma 44 della L. 190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica Amministrazione”,  il D.M. 525/2014 integra e specifica il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR n. 62/2013. Le norme contenute nel Codice si applicano a tutto il personale dipendente ed in servizio presso il MIUR (Amministrazione centrale e periferica), ivi compreso quello con qualifica dirigenziale, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, a tempo pieno e a tempo parziale, nonché il personale comandato. I doveri di comportamento e gli obblighi di condotta del Codice si applicano, altresì, ai collaboratori o consulenti con qualsiasi tipologia di contratto o incarico a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e incarichi negli uffici di diretta collaborazione del Ministro; ai dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo di imprese e ditte fornitrici di beni o servizi in favore dell’amministrazione e che svolgano la propria attività all’interno del Ministero o presso gli USR. La violazione degli obblighi previsti dal Codice integra comportamenti contrari ai doveri d’ufficio ed è fonte di responsabilità disciplinare nonché, nei casi previsti, di responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile.

Ai sensi dell’art. 55, co.2 del D. Lgs. 165/2001, la pubblicazione sul sito istituzionale del predetto provvedimento equivale, a tutti gli effetti, alla sua affissione all´ingresso della sede di lavoro.

Si pubblica inoltre la raccolta delle normativa vigente in materia disciplinare e di comportamento dei dipendenti della P.A.

Tra le novità di particolare rilievo risultano essere i nuovi termini del procedimento disciplinare (la contestazione d’addebito deve avvenire con immediatezza, o comunque non oltre 30 giorni dalla conoscenza dei fatti; il dipendente è convocato per l’audizione a sua difesa con preavviso di almeno 20 giorni; il procedimento disciplinare si conclude, con archiviazione o sanzione, entro 120 giorni dalla contestazione d’addebito) e l’espressa previsione della competenza dei dirigenti scolastici nell’irrogazione di sanzioni fino alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per dieci giorni.

 

In primo piano